Con Rescritto del 18 Maggio 2022, Papa Francesco ha modificato la normativa canonica circa l’accesso dei religiosi non sacerdoti, appartenenti ad Istituti clericali di diritto pontificio, qual è il nostro Ordine, di accedere agli uffici di governo a tutti i livelli.

Per la nomina a Guardiano è sufficiente il Decreto di nomina del Ministro generale col consenso del suo Definitorio; per la nomina a Ministro provinciale o Custode, è necessario il Rescritto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica, richiesto dal Ministro generale col consenso del suo Definitorio.
Per l’elezione a Ministro generale, il Capitolo generale deve chiedere la licenza scritta alla medesima Congregazione.
Negli ultimi due casi la risposta della Congregazione si basa sulla valutazione del singolo caso e delle motivazioni addotte dai richiedenti.
Questo cambiamento di fatto esclude il ricorso alla Congregazione per la nomina dei Guardiani “laici”, che tuttavia deve essere ratificata dal Ministro generale e dal suo Definitorio.

Fra Maurizio DI PAOLO Procuratore generale

 

Rescritto del Santo Padre Francesco
circa la deroga al can. 588 §2 CIC, 18.05.2022

Il Santo Padre Francesco, nell’Udienza dell’11 Febbraio 2022 ai sottoscritti Cardinale Prefetto e Arcivescovo Segretario ha concesso alla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica la facoltà di autorizzare, discrezionalmente e nei singoli casi, ai sodali non chierici il conferimento dell’ufficio di Superiore maggiore in Istituti religiosi clericali di diritto pontificio e nelle Società di vita apostolica clericali di diritto pontificio della Chiesa latina e da essa dipendenti, in deroga al can. 588 §2 CIC e al diritto proprio dell’Istituto di vita consacrata o della Società di vita apostolica, fermo restando il can. 134 §1.

  1. Il sodale non chierico di un Istituto di vita consacrata o Società di vita apostolica clericale di diritto pontificio è nominato Superiore locale dal Moderatore supremo con il consenso del suo Consiglio.
  2. Il sodale non chierico di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica clericale di diritto pontificio è nominato Superiore maggiore, dopo aver ottenuto licenza scritta della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica su istanza del Moderatore supremo con il consenso del Consiglio.
  3. Il sodale non chierico di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica clericale di Diritto Pontificio eletto Moderatore supremo o Superiore maggiore, secondo le modalità previste dal diritto proprio, necessita della conferma – mediante licenza scritta – della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica.
  4. Nei casi previsti ai §§2-3 la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica si riserva di valutare il singolo caso e le motivazioni addotte dal Moderatore supremo o dal Capitolo generale.

Il Santo Padre ha altresì ordinato che il presente Rescritto sia pubblicato su L’Osservatore Romano, e successivamente nel commentario ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis, entrando in vigore in data odierna.

Dal Vaticano, 18 Maggio 2022