safeguarding@ofmconv.net


Decreto del Ministro generale OFMConv
e testo delle “Linee guida per proteggere da abusi sessuali
i minori e le persone vulnerabili
e procedure da osservarsi in caso di denuncia”

Prot. 0410/2023

Io, Fra Carlos Alberto TROVARELLI OFMConv.,
Ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali

– in conformità a quanto disposto dal Santo Padre Francesco, nella Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium, art. 78, §§ 1-2;
– volendo tutelare maggiormente i minori e quanti ad essi equiparati, nell’ambito delle strutture ed ambienti affidati alla cura del nostro Ordine, secondo quanto stabilito nelle Costituzioni, art. 26;
– volendo formare i frati al rispetto e alla prudenza nelle relazioni verso tutti, e in particolare verso le predette categorie di persone;
– avendo incaricato l’ufficio della Procura dell’Ordine di stilare un testo adatto a tale scopo;
– avuto il consenso del Definitorio generale riunito il 17 maggio 2023 nella Curia generale;
– per l’autorità conferitami dal Diritto canonico ex can. 622,

con il presente

DECRETO

che le seguenti

Linee guida per proteggere da abusi sessuali i minori e le persone vulnerabili
e procedure da osservarsi in caso di denuncia,

siano d’ora in poi studiate e osservate da tutti i frati dell’Ordine e siano rese pubbliche.

Inoltre do mandato ai Ministri e Custodi di applicarle ai casi concreti e di diffonderle nelle fraternità loro affidate, dando esecuzione a quanto in esse disposto.

Dato a Roma, dalla Curia generalizia dei Santi Apostoli,
26 maggio 2023, memoria di San Filippo Neri.

Fra Carlos Alberto TROVARELLI OFMConv.
Ministro generale

Fra Tomasz Szymczak OFMConv.
Segretario generale


Linee guida per proteggere da abusi sessuali i minori e le persone vulnerabili
e procedure da osservarsi in caso di denuncia.
(17-05-2023)

Premesse

L’Ordine dei Frati Minori Conventuali da sempre ha promosso la cura degli ultimi e dei piccoli, tramite opere educative e caritative. Nel contesto della lotta agli abusi, fin dall’inizio, l’Ordine si è impegnato a promuovere procedimenti adeguati. L’Ordine con questo documento, vuole aderire a quanto richiesto dal Santo Padre, per garantire in massimo grado la tutela dei minori e delle persone vulnerabili.

Nella Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium si articola la Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori il cui compito è di: “sviluppare strategie e procedure opportune, mediante Linee Guida, per proteggere da abusi sessuali i minori e le persone vulnerabili e fornire una risposta adeguata a tali condotte da parte del clero e di membri degli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, secondo le norme canoniche e tenendo conto delle esigenze del Diritto civile”. (Francesco, Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium, Art. 78 §§ 1-2).

Le Costituzioni del nostro Ordine stabiliscono che: “Nelle relazioni con le persone i frati mantengano un contegno di grande rispetto. Inoltre si adoperino a creare ambienti sani e sicuri”, e anche che: “In caso di abusi, specie nei confronti dei minori di età o degli adulti vulnerabili, i Ministri, i Custodi e i frati osservino le direttive del diritto ecclesiale”. (Cost. art. 26)

In sintonia con le indicazioni del Santo Padre, e nell’amore che San Francesco sempre ebbe per ogni fratello e sorella, e per ogni creatura, sono state elaborate le seguenti norme da seguire per tutelare i minori e gli adulti vulnerabili, e per prevenire ogni forma di abuso verso queste categorie fragili.

L’ufficio della Procura dell’Ordine, in conformità con il Codice di Diritto Canonico, e le direttive del Dicastero per la Dottrina della Fede, in particolare: Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, Roma 11 ottobre 2021; il: Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici (5 giugno 2022) Ver. 2.0 e il Motu proprio Vos estis lux mundi, promulgato da Papa Francesco il 25 marzo 2023, ha stilato il presente documento, che è stato poi revisionato e approvato dal Ministro generale e dal suo Definitorio.

Queste norme non si sostituiscono al Diritto vigente in ambito canonico e civile, ma lo integrano, fornendo delle indicazioni utili per i Superiori e per tutti i frati dell’Ordine.

In tal senso, è necessario per tutti i frati, soprattutto per i Ministri e Custodi, tenersi costantemente aggiornati sullo sviluppo della normativa sulla delicata materia a cui queste linee guida fanno riferimento, a livello di Sede Apostolica, Conferenze Episcopali, Ordinamenti civili.

Considerato il contenuto di queste norme e l’importanza della materia in esse trattata, chiedo a tutti i Ministri e Custodi di farle conoscere ai loro confratelli e vigilare affinché siano osservate scrupolosamente.

I. Principi generali

  1. Le misure e le procedure contenute in queste direttive hanno l’obiettivo di contribuire a stabilire e a mantenere un ambiente rispettoso e consapevole dei diritti e delle necessità dei minori, degli adulti vulnerabili (cfr. VELM, art. 1 §1, a) che escluda i rischi di sfruttamento, abuso sessuale e maltrattamenti nelle attività che si svolgono nell’ambito dell’Ordine e delle opere apostoliche e pastorali affidate alle singole giurisdizioni e a ciascun frate.
  1. Queste indicazioni sono rivolte ai frati costituiti nel servizio dell’autorità e in generale a tutti i frati dell’Ordine.
  1. Queste direttive riguardano il rapporto dei frati con tutte le persone che richiedono una speciale protezione e rispetto, ossia:
    1. minore”: si intende la persona di età inferiore a diciotto anni;
    2. persona che abitualmente ha un uso imperfetto di ragione”, ove questo sia dichiarato da una apposita perizia psichiatrica o sia legalmente soggetta a tutore (cfr. m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela, art. 6, 1°);
    3. adulto vulnerabile”: si intende, secondo questo Protocollo, la persona in stato di infermità, di deficienza fisica o psicologica, o priva della libertà personale che, di fatto, limita anche occasionalmente la sua capacità di intendere o di volere o, in ogni caso, di resistere alle offese (cfr. m.p. Vos estis lux mundi, art. 1 § 2 a, b).
  1. Di seguito sono indicati gli obiettivi e i principi che queste direttive perseguono nel combattere gli abusi sui minori, sulle persone che abitualmente hanno un uso imperfetto di ragione e sulle persone vulnerabili nell’ambito dell’Ordine e in riferimento ai suoi membri.

 

 a) Obiettivi:

– promuovere la consapevolezza e il rispetto dei diritti e delle necessità dei minori, delle persone che abitualmente hanno un uso imperfetto di ragione e degli adulti vulnerabili; e una formazione adeguata per la loro protezione;

– prevenire qualunque forma di violenza, abuso fisico, psichico o spirituale, negligenza, abbandono, maltrattamento o sfruttamento;

– rendere consapevoli dell’obbligo di portare a conoscenza gli abusi alle autorità competenti e di cooperare con loro nelle attività dirette alla loro prevenzione e al loro contrasto;

– perseguire ogni abuso o maltrattamento nei confronti di minori, persone che abitualmente hanno un uso imperfetto di ragione o adulti vulnerabili;

– offrire alle vittime e alle loro famiglie un’attenzione pastorale adeguata, come anche, se del caso, l’appoggio medico, psicologico e legale adeguato.

b) Principi generali di regolazione:

– riconoscere a coloro che dichiarano di essere state vittime, come alle loro famiglie, il diritto di essere ricevuti, ascoltati e accompagnati; e il diritto che si dia seguito alle loro segnalazioni o denunce secondo le norme della Chiesa e dello Stato;

– garantire alle persone coinvolte un procedimento conforme alle regole del diritto (c. 221 § 3 CIC) e rispettoso del principio di presunzione di innocenza e dei principi di legalità e proporzionalità penali;

– nell’allontanare immediatamente dalle attività pastorali il religioso che, a seguito di un legittimo procedimento penale, è stato condannato per avere abusato di un minore, di una persona che abitualmente ha un uso imperfetto di ragione o di un adulto vulnerabile;

– garantire la buona fama di tutte le persone coinvolte in ogni stato del procedimento. (CIC cann. 220; 1390)

  1. I Ministri e Custodi si devono impegnare, perché le presunte vittime siano trattate con dignità e rispetto. In particolare, secondo le loro possibilità, devono loro prestare: a) accoglienza, ascolto e accompagnamento anche mediante servizi specifici, se il caso lo richiede; b) cura spirituale; c) assistenza medica, terapeutica e psicologica, a seconda dei casi.
  1. Si deve proteggere l’immagine, la riservatezza e la confidenzialità dei dati delle persone implicate.

 

II. Norme di prevenzione

  1. §1. I Ministri e Custodi garantiscano che nelle attività pastorali e missionarie svolte dalle comunità, alle quali partecipano le categorie protette da questo documento, “i frati mantengano un contegno di grande rispetto. Inoltre si adoperino a creare ambienti sani e sicuri” (Cost. art. 26 §1), eventualmente adottando regolamenti specifici, a seconda delle tradizioni locali e delle leggi dello Stato.
    §2. Per una più consapevole prevenzione, gli stessi Superiori predispongano adeguate iniziative di formazione iniziale e permanente, per tutti i frati, particolarmente per coloro che svolgono attività a contatto con minori e categorie protette da questo documento.
  1. In conformità con l’art. 2 del Motu Proprio Vos estis lux mundi, ogni Superiore maggiore (Ministro o Custode) deleghi un frate o un laico, idoneo per prudenza, competenza e sensibilità umana, quale Delegato per la tutela dei minori, persone che hanno abitualmente uso imperfetto di ragione e degli adulti vulnerabili, con le seguenti funzioni e obblighi:
    1. Accettare ogni tipo di denuncia o informazione – direttamente dalla presunta vittima o da terzi – che abbia per oggetto condotte cui si riferiscono queste direttive. Deve essere dato riscontro al denunciante e, se del caso, alla presunta vittima.
    2. Raccogliere ogni dato utile alla identificazione del denunciato e delle possibili vittime, e ogni altro dato che abbia attinenza con i fatti denunciati e con le persone coinvolte.
    3. Fornire indicazioni al denunciante e, se del caso, alla presunta vittima sulla procedura canonica e civile.
    4. Aiutare sin da subito le presunte vittime con un attento accompagnamento personale.
    5. In caso di denuncia orale, si dovrà redigere un verbale di tutto quanto affermato – che possibilmente deve essere sottoscritto dal denunciante – dando atto allo stesso tempo delle iniziative intraprese mediante un documento redatto anch’esso alla presenza di un notaio canonico.
    6. Trasmettere immediatamente al Superiore maggiore il verbale della denuncia con le iniziative intraprese, dando atto documentale dell’invio effettuato e della sua data, di cui verrà data notizia al denunciante.
    7. Mantenere il segreto di ufficio in conformità con il CIC can. 1455 § 3 e non conservare copia dei documenti.
    8. Informare periodicamente il Superiore maggiore dell’attività svolta.
  1. Ogni Superiore maggiore, qualora lo richieda la situazione e lo ritenga opportuno, nomini un Delegato aggiunto per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, che aiuti il Delegato nell’applicazione di queste direttive e lo sostituisca in caso di necessità. Il Delegato promuova attività di prevenzione e di formazione nel rapporto con minori e adulti vulnerabili.
  1. Ministri e Custodi, prima di conferire un incarico a Frati o Laici, che comporti la cura di minori o adulti vulnerabili, devono:

a) verificare l’idoneità dei candidati a interagire con queste persone, mediante un approfondimento adeguato e verificando anche l’assenza di precedenti penali secondo la legislazione vigente;

b) garantire, personalmente o tramite il Delegato, la formazione necessaria per conoscere, individuare e prevenire rischi di abuso di autorità, spirituale e sessuale.

III. Regole di comportamento e condotta.

  1. Nelle iniziative apostoliche che coinvolgono le categorie protette da questo documento si deve dare la priorità alla loro integrità. Pertanto, nel corso delle attività, i Frati e i loro collaboratori (es: educatori, catechisti, docenti,…) devono:

– essere prudenti e avere un rapporto rispettoso con loro;

– proporre modelli di riferimento positivi e moralmente ineccepibili;

– mantenersi sempre alla vista di altri quando si è in loro presenza, evitando di appartarsi con loro, soprattutto nella propria stanza, o in altre camere da letto;

– informare i Superiori o il Delegato di ogni comportamento potenzialmente pericoloso rilevato;

– rispettare l’ambito di confidenzialità di queste persone, evitando domande indiscrete sulla propria intimità;

– informare i genitori o i tutori delle attività che si intendono sviluppare e del metodo previsto;

– usare la massima prudenza nella comunicazione con loro, anche per telefono e sulle reti sociali, evitando messaggi e foto equivoche, evitando la condivisione di ogni immagine pornografica; si eviti di inviare messaggi a ora tarda;

– evitare ogni contatto inadeguato e non necessario, fisico o verbale, che possa risultare ambiguo (carezze, baci o abbracci imprudenti, ingiustificati o che si possano interpretare male).

  1. È assolutamente vietato ai Frati e ai loro collaboratori, nel contesto di opere apostoliche alle quali partecipano persone appartenenti alle categorie protette da questo documento:

– infliggere castighi corporali di ogni tipo e/o rivolgersi a loro in maniera offensiva;

– stabilire una relazione preferenziale con persone cui queste norme si riferiscono;

– lasciare qualcuna di dette persone in una situazione potenzialmente pericolosa per la sua sicurezza fisica o mentale;

– tenere condotte inappropriate o sessualmente provocatorie, o partecipare a esse;

– discriminare qualcuna o un gruppo di persone cui si riferiscono queste norme;

– chiedere a qualcuna di loro che mantenga un segreto sulla relazione con gli adulti;

– dare a qualche persona cui si riferiscono queste norme regali esclusivi, bevande alcoliche, sostanze stupefacenti;

– trasportare da soli in macchina qualcuna di dette persone;

– fotografare o filmare qualche persona cui si riferiscono queste norme; se necessario, occorre munirsi del consenso scritto dei genitori o tutori;

– pubblicare o diffondere, attraverso internet o reti sociali, immagini nelle quali si riconosca qualche persona alla quale si riferiscono queste norme; se necessario, occorre munirsi del consenso scritto dei genitori o tutori;

  1. Ogni condotta inappropriata o molesta nei confronti di persone cui si riferiscono queste norme, anche se non è configurabile come un abuso, deve essere segnalata al Superiore o al Delegato, e da questi valutata con equilibrio, prudenza e delicatezza, informandone gli interessati.

IV. Segnalazioni e denunce.

  1. Coloro che dichiarano, per iscritto o verbalmente, di essere stati vittime di abusi sessuali, così come le loro famiglie, hanno il diritto di essere accolti e ascoltati. Il Delegato li ascolti, e li rassicuri circa le procedure canoniche previste dalla Chiesa, proteggendone la buona fama e la confidenzialità dei dati personali.
  1. Il Ministro o Custode, sentito il Delegato, può affidare l’accompagnamento spirituale delle presunte vittime a una persona qualificata, e se necessario, può offrire assistenza medica e psicologica, dando ogni informazione necessaria circa le procedure canoniche.
  1. I Frati, professi semplici e solenni, e i loro collaboratori che hanno notizia o fondato sospetto che una delle persone tutelate da questo protocollo, potrebbe essere vittima di qualche abuso in esame, informino il Delegato o il Superiore competente. Sia esclusa ogni violazione del sigillo sacramentale.
  1. Il Superiore maggiore, dopo aver valutato la fondatezza della denuncia di abuso su minori, può adottare le opportune misure cautelari ex CIC can. 1722, allontanando l’accusato dalle attività pastorali, sino alla conclusione del procedimento.
  1. È fatto assoluto divieto di dissuadere la presunta vittima o la sua famiglia dal presentare denuncia alle autorità civili; il Delegato informi la presunta vittima o i suoi genitori o tutori su questo diritto e dovere, e li esorti ad esercitarlo, curando che ciò risulti da un documento scritto e firmato dagli interessati. In questa materia i Superiori maggiori si attengano a quanto previsto dalla locale legislazione vigente.

V. Istruzione delle denunce

  1. Senza pregiudizio delle indagini compiute dalle autorità civili, il Ministro o Custode provinciale, nei casi di sua competenza, è tenuto a promuove l’indagine previa in conformità col CIC can. 1717, tramite Delegato, o se ciò non è opportuno, lo svolga personalmente.
  1. Nel corso delle indagini si deve accertare la verosimiglianza della accusa sulla quale si indaga e le sue circostanze, i dati personali e l’età delle persone lese al momento del delitto, il danno causato e le possibili implicazioni del foro interno sacramentale e non. Si possono raccogliere documenti, prove e testimonianze dai diversi posti in cui ha operato il religioso indagato.
  1. Chi presiede alla indagine può anche fare uso di dichiarazioni, testimonianze, documenti e informazioni di esperti raccolti in ambito civile, ai quali possono avere accesso, come pure di qualunque sentenza o decisione degli organi giurisdizionali dello Stato relativamente ai fatti indagati. A tal fine, il Ministro provinciale, autorizzato dal Ministro generale, se le circostanze lo richiedono, può sospendere le indagini canoniche in attesa della conclusione dell’indagine civile.
  1. Durante l’indagine previa, si avrà cura di:
    1. tenere costantemente informate le presunte vittime dell’andamento della procedura, e assisterle spiritualmente;
    2. ricevere per iscritto la dichiarazione della presunta vittima, o dei suoi genitori/tutori, qualora sia minorenne o ad essa equiparata;
    3. rendere consapevole la presunta vittima, o i suoi genitori/tutori, dei suoi diritti e di come farli rispettare, inclusa la possibilità di presentare denuncia all’autorità civile;
    4. preservare la presunta vittima e la sua famiglia da ogni intimidazione o ritorsione;
    5. proteggere l’immagine, la riservatezza e la confidenzialità dei dati personali delle parti implicate ex CIC can. 220.
  1. La presunzione di innocenza deve essere sempre garantita e si deve evitare di pregiudicare la buona fama del Frate indagato; il Ministro o Custode, a meno che esistano ragioni serie per non farlo, deve informarlo con carità e delicatezza dell’indagine avviata e delle accuse. Si deve anche proporre che si avvalga di consulenti canonici, o di Avvocati civili qualora la causa sia introdotta di fronte alle autorità civili.
  1. Il Ministro o Custode, se ravvisa il pericolo di reiterazione del delitto, o di inquinamento delle prove, o per evitare lo scandalo, senza indugio, con apposito decreto imponga le misure cautelari ex CIC can. 1722, trasferendo temporaneamente il religioso, allontanandolo temporaneamente dall’ufficio ecclesiastico e/o dall’esercizio pubblico del Sacro Ministero e dalla amministrazione dei Sacramenti, se presbitero; imporgli o proibirgli la dimora, vietargli di partecipare pubblicamente alle funzioni sacre, vietare l’utilizzo dei mezzi di comunicazione e l’accesso alle reti sociali.
  1. § 1. Se l’indagine conferma la verosimiglianza di uno o più delitti, il Ministro o Custode informi tempestivamente il Ministro generale e la Procura dell’Ordine, e nel caso, informi le autorità civili competenti. Qualora l’accusa risulti infondata o non sufficientemente provata, il medesimo Superiore maggiore emetta un decreto motivato per chiudere l’indagine e archiviare il caso, conservando nell’archivio segreto della Curia tutta la documentazione raccolta.
    § 2. Trattandosi di accuse di delitti riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede, il Ministro o Custode, qualora sia stata disposta l’archiviazione del caso, mandi copia degli atti dell’indagine assieme al suo Voto personale, al Ministro generale, che ne darà notizia al Dicastero (cfr. Normae de gravioribus delictis 2021, artt. 6 e 10).
    § 3. Il Superiore maggiore, se il caso lo richiede, informi per iscritto della procedura avviata, l’Ordinario del luogo del religioso su cui grava l’indagine, o del luogo dove la presunta vittima vive, tuttavia ciò sia fatto con la massima discrezione. Nel caso in cui il Frate abbia un ufficio diocesano o svolga un ministero pastorale, la segnalazione all’Ordinario del luogo è obbligatoria.
  1. §1. Il Ministro generale, preso atto dell’esito dell’Indagine previa, su disposizione del Dicastero per la Dottrina della Fede, potrà promuovere un Processo penale, possibilmente coinvolgendo il Superiore maggiore del religioso accusato.
    § 2. Concluso il processo penale, il Religioso che risulti colpevole di avere commesso un delitto di abuso su minori o persone con uso imperfetto della ragione, deve essere punito secondo la gravità di quanto accertato, cercando: “il ristabilimento della giustizia, l’emendamento del reo e la riparazione dello scandalo”. (CIC can. 1341)
    § 3. Il Ministro provinciale provveda in ogni caso a rendere note alle parti interessate l’esito del Processo penale, notificando il dispositivo della sentenza o del decreto, pur tutelando la riservatezza e la buona fama dei soggetti coinvolti. Tale notifica deve risultare da un documento scritto da inoltrare al Ministro generale.
  1. Qualora il frate denunciato sia già defunto, ovvero muoia durante le fasi preliminari, si conduca egualmente l’indagine storica, le cui risultanze devono essere inviate al Ministro generale.
  1. Ogni Ministro o Custode renda noto questo protocollo a tutti i membri della sua giurisdizione, e ne disponga tramite un apposito Decreto, le integrazioni necessarie per adeguarlo all’Ordinamento civile vigente nei paesi in cui si trova, e alle disposizioni delle rispettive Conferenze Episcopali nazionali. Sia inviata una copia conforme al Ministro generale.

Roma, 17 maggio 2023


Documenti di riferimento e abbreviazioni: 

1. Francesco, Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium, Art. 78 §§ 1-2.

https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_constitutions/documents/20220319-costituzione-ap-praedicate-evangelium.html

2. Giovanni PAOLO II, Motu proprio, Sacramentorum Sanctitatis Tutela, con la quale vengono promulgate le: Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, Roma 11 ottobre 2021 (SST 2021).

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20211011_norme-delittiriservati-cfaith_it.html

3. Dicastero per la Dottrina della Fede, Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici, 2.0, 5 giugno 2022 (Vademecum).

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/ddf/rc_ddf_doc_20220605_vademecum-casi-abuso-2.0_it.html

4. Francesco, Motu proprio Vos estis lux mundi, 25 marzo 2023 (VELM).

https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/20230325-motu-proprio-vos-estis-lux-mundi-aggiornato.html

5. Linee guida per proteggere da abusi sessuali i minori e le persone vulnerabili e procedure da osservarsi in caso di denuncia (Protocollo).


safeguarding@ofmconv.net