Le nuove Costituzioni stabiliscono che “L’elezione all’ufficio del Ministro generale, dei Definitori generali, del Ministro provinciale e del Custode è limitata a due mandati consecutivi” (n. 191 §3).

Tale norma, ispirata al Diritto universale (CIC can. 624 § §1-2) si applica sia ai Superiori che saranno eletti nei Capitoli celebrati dopo l’entrata in vigore delle nuove Costituzioni che a quei Superiori che sono già in carica, e che in questi anni hanno completato due mandati consecutivi.
Sebbene l’applicazione della citata norma ai Superiori che in questi anni stanno ultimando il proprio secondo mandato appaia retroattiva, contro il disposto Diritto (CIC can. 9), è chiaro per il senso comune del Capitolo, che la norma delle Costituzioni vieta d’ora in avanti che i citati Superiori che hanno svolto il loro ufficio per due mandati, senza specificare se a questo ufficio siano stati eletti prima o dopo l’entrata in vigore delle Costituzioni, possano essere rieletti per un terzo.
In tal senso si è espresso il Segretario della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica con lettera del 25 Aprile 2019 (Prot. 44 938/2018).
Tuttavia è possibile “postulare” un candidato per il terzo mandato consecutivo (can. 180 §1), perché in deroga alla norma delle Costituzioni.
La postulazione, sempre appoggiata dai 2/3 dei vocali elettori (can. 181 §1), deve essere presentata, tramite il Ministro generale e il suo Definitorio, alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacra e Società di Vita Apostolica, che ha approvato la norma a cui si chiede di derogare (can. 182 §1).
Il procedimento è il medesimo della postulazione dei Guardiani non chierici.
Il candidato postulato, è bene precisarlo, non acquista alcun titolo dalla postulazione (can. 182 §3), e può assumere l’ufficio con pieno diritto solo dopo che l’elezione è ammessa dalla Congregazione con Rescritto (can. 183 §3).

Fra Maurizio DI PAOLO Procuratore generale