Il tempo di pandemia che stiamo vivendo in tutto il mondo, pone l’interrogativo sull’opportunità di celebrare i Capitoli provinciali e custodiali. In questo momento nel nostro Ordine sono indetti o cominciati 8 Capitoli provinciali. Sono i Capitoli delle Province: Italia: Abruzzo; Polonia: Danzica, Cracovia, Varsavia; Repubblica Ceca; Romania; Spagna; Zambia. Da indire, nel 2020, ci sono ancora due Capitoli: in Corea e Giappone.

Per il momento si stanno adottando diverse soluzioni per ognuna delle Province. La maggior parte dei Capitoli è stato spostato. Alcune Province hanno deciso di vivere alcune sessioni con l’aiuto delle tecnologie (alcuni frati si collegavano tramite varie piattaforme digitali). Quali sono le possibilità? Cosa dice la legge? 
La Procura generale ha preparato uno studio sulle diverse possibilità che offre la legislazione. Lo riportiamo qui per esteso.
Il Ministro generale prima di convocare un Capitolo, e prima della sua effettiva celebrazione, deve avere la sicurezza che tutti i vocali possano liberamente raggiungere la sede capitolare, e che non vi sia alcun pericolo di contagio nel luogo della celebrazione.

L’attuale legislazione dell’Ordine presenta due possibilità:

  1. Anticipare o posticipare il rispettivo Capitolo provinciale o custodiale;
  2. Ottenere una dispensa eccezionale per alcune sessioni capitolari da svolgere in modo telematico.

È compito dei Ministri e Custodi, assieme ai loro Definitori, consultati gli esperti e tenute presenti le disposizioni legali vigenti in ogni regione, valutare se vi sia la possibilità di celebrare il Capitolo garantendo la partecipazione e la sicurezza di tutti i frati convocati, ovvero se sia più opportuno procrastinare la celebrazione capitolare.
La Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica si è già espressa lo scorso 2 Aprile con Decreto generale in cui “Considerate le misure in atto varate dai governi e, in particolare, le restrizioni nei trasferimenti e viaggi a seguito dell’emergenza pandemica causata dal Covid-19”, il Dicastero “autorizza a differire la celebrazione dei Capitoli generali e provinciali a data da destinarsi”, e precisa che “i mandati dei Superiori maggiori e rispettivi Consigli sono prorogati fino alla successiva celebrazione dei capitoli” (Prot. n. Sp.R. 2419/20).

Prevedendo già situazioni di emergenza, gli Statuti generali vigenti stabiliscono al n. 115, § 3: “In casi eccezionali e per il bene della stessa Provincia o Custodia, il Ministro generale con consenso del suo Definitorio, può anticipare o posticipare il Capitolo provinciale o custodiale di un termine superiore a sei mesi”.

Un’altra soluzione ottimale in tempo di pandemia per evitare ogni possibile forma di contagio, e rispettosa dei mandati capitolari, sarebbe la possibilità che i frati vocali partecipino alle sessioni capitolari tramite i nuovi mezzi di comunicazione, in presenza virtuale da remoto, garantita dalle piattaforme informatiche. Ovviamente anche qui si possono evidenziare le difficoltà cui si andrebbe incontro nel coinvolgere tutti i vocali in una ordinata discussione sui temi delicati e importanti della vita fraterna e della amministrazione dei beni. Questa modalità è ancora in fase di studio.

Per le votazioni ed elezioni in via telematica, la condizione “sine qua non” è l’esistenza di sistemi informatici idonei ad assicurare l’espressione del voto libero, segreto, certo e assoluto, come richiesto dal CIC, can. 172, § 1.

Il Ministro generale, per “giusta causa”, provocata in queste circostanze dalle restrizioni causate dal Covid-19, a tenore delle Costituzioni, art. 6, § 3 e art. 8 a, dopo aver ricevuto il consenso del Definitorio generale, può eccezionalmente concedere la dispensa da quanto stabilito negli Statuti generali, n. 87 e può permettere di derogare in parte alla procedura stabilita nel Direttorio per celebrazione del Capitolo.

Come procedere in questi casi?
Il Ministro provinciale, assieme al suo Definitorio, deve esaminare la possibilità concreta di celebrare il Capitolo in piena libertà e sicurezza, e qualora ciò non sia possibile, deve chiedere con lettera al Ministro generale di procrastinare la data della convocazione, presentando le motivazioni e i suggerimenti per eventuali date e luoghi. Lo stesso Ministro provinciale assieme al suo Definitorio, può chiedere la dispensa da quanto stabilito negli Statuti generali al n. 87, per non seguire integralmente la procedura stabilita nel Direttorio per la celebrazione del Capitolo, e poter svolgere alcune sessioni capitolari in modo telematico. Nello stesso modo si può presentare la richiesta in deroga a quanto disposto dagli Statuti della Provincia, per procedere all’elezione del Ministro provinciale per lettera, considerando l’impossibilità da parte di alcuni elettori/vocali, di raggiungere la sede dell’elezione. Lo stesso procedimento, ovviamente, si adotta per le Custodie, il cui Superiore deve interpellare il proprio Ministro provinciale.

In tutti i casi, è doveroso da parte dei Ministri provinciali, interpellare il Ministro generale tramite il suo Assistente di area.                                                                                     

Procura generale