Avviene che, qualora il Ministro provinciale venga a mancare nel suo ufficio, gli subentri il Vicario provinciale, con lo stesso titolo di Vicario fino al Capitolo ordinario. (Cost. n. 218)..

La domanda nasce spontanea: chi ricopre l’ufficio di Vicario provinciale, dato che questi è diventato Superiore provinciale e Vicario reggente?
Per gli altri uffici vacanti, le Costituzioni stabiliscono che: Verificandosi il caso che fuori del Capitolo un ufficio resti vacante, i Vicari subentrano di diritto nell’ufficio stesso fino alla nuova elezione; per gli altri uffici provvede il rispettivo Ministro con il suo Definitorio. (Cost. 190 §1)
Nel dubbio, la Procura, su mandato del Ministro generale, ha ritenuto opportuno chiedere una autorevole interpretazione alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica, circa la facoltà di nominare in questi casi un “pro -Vicario”.
L’Arcivescovo Segretario ha risposto con una lettera del 27 agosto 2019, in cui conferma che l’ufficio di “pro-Vicario” risulta essere conforme ai disposti di Diritto proprio e universale, e aggiunge che a tale designazione provvederà il Ministro generale con il suo Definitorio. (Prot. 44 938/2018)
Di conseguenza, le Provincie che non hanno più il Ministro provinciale, ma sono guidate dal Vicario provinciale, tramite i Superiori provinciali, possono presentare uno o più Definitori idonei a ricoprire l’ufficio di “pro Vicario”, perché il Ministro generale col suo Definitorio proceda alla designazione tramite elezione.
La medesima procedura può essere seguita per le Custodie, i cui Superiori custodiali si rivolgeranno al proprio Ministro provinciale il quale, assieme al suo Definitorio, eleggerà il “pro-Vicario” custodiale.
È superfluo ricordare che il “pro Vicario” eletto godrà di potestà ordinaria, essendo a tutti gli effetti Vicario del Superiore Maggiore (CIC can. 134 §1).

Fr. Maurizio DI PAOLO
Procuratore generale