Roma, 14 Luglio 2020
Oggetto: Periodo sabbatico – norme generali (cfr. Costituzioni, art. 181, §§ 1-2)

Carissimi fratelli,
pace a voi!

Gli ultimi Capitoli generali, quello straordinario di Nemi del 2018, e quello ordinario di Assisi – Collevalenza del 2019, hanno dato all’Ordine la legislazione aggiornata e revisionata: le Costituzioni e gli Statuti generali. Tutte le Province e le Custodie sono tenute adesso ad aggiornare e rivedere i loro Statuti, perché siano in conformità con il diritto dell’Ordine.
Le Costituzioni, art. 7, § 4 stabiliscono che prima della promulgazione, gli Statuti provinciali debbano essere comunicati al Ministro generale perché, con il suo Definitorio, “ne costati e dichiari la conformità al diritto proprio dell’Ordine”.
Una delle tematiche che deve essere regolata dagli Statuti provinciali o custodiali è la questione del periodo sabbatico. Infatti, l’articolo 181, § 2 delle Costituzioni recita:

§ 2. Il Ministro o Custode, con il consenso del suo Definitorio, può consentire ai frati, che ragionevolmente lo richiedono, un periodo sabbatico. I criteri generali per concedere tale periodo siano determinati dagli Statuti provinciali o custodiali.

Perché il governo dell’Ordine possa dichiarare che suddetti “criteri generali” riguardanti il periodo sabbatico, che saranno inclusi negli Statuti provinciali o custodiali revisionati, sono conformi al diritto dell’Ordine, è necessario fornire alcuni chiarimenti circa questa materia.
Il periodo sabbatico è descritto nel Discepolato Francescano. Visto che il Capitolo generale 2019 non ha approvato il nuovo testo, rimane in vigore il Discepolato del 2007. Qui nascono due difficoltà: – la prima è che il DF del 2007 è un testo che sarà revisionato, secondo il mandato del Capitolo generale 2019 (cfr. Mozioni approvate, 4.1); – la seconda è che la descrizione del periodo sabbatico ivi contenuta non è più conforme al diritto proprio vigente.

Tutto ciò premesso,

– in forza della autorità conferita dal Diritto al Ministro generale, a norma del CIC, can. 622 e delle Costituzioni, art. 203, a tenore del CIC, can. 31, § 1;
– per offrire alle Province e Custodie le indicazioni precise e gli strumenti giuridici necessari per determinare i criteri generali per concedere il periodo sabbatico (cfr. Costituzioni, art. 181, § 2),
– ottenuto il parere positivo del Definitorio generale, radunato il 04 Luglio 2020,

con la presente lettera

DECRETO

le norme generali circa il periodo sabbatico (cfr. Costituzioni, art. 181, § 2):

  1. Il periodo sabbatico è un’opportunità, uno degli “strumenti adeguati per la crescita spirituale e per l’aggiornamento culturale”(cfr. Costituzioni, art. 181, § 1), offerta a un frate in tappe significative di vita come il giubileo di Professione solenne (e/o di Ordinazione presbiterale), ossia ogni 25 anni, o in casi eccezionali (es. dopo un lungo periodo di Missione ad gentes o di servizio come Superiore maggiore, etc.), casi che comunque vengono vagliati, nel discernimento, con il proprio Ministro/Custode;
  2. il periodo sabbatico è da vivere normalmente all’interno di un Convento dell’Ordine, altrimenti, ad esempio nel caso di studio intrapreso in una delle strutture formative che non appartengono al nostro Ordine, si devono seguire scrupolosamente le norme per la assenza dalla casa religiosa, per il massimo di un anno per tutto l’arco della vita (extra domum ex CIC, can. 665, § 1), o quelle per l’indulto di extra claustra per il massimo di tre anni, anche non consecutivi (ex CIC, can. 686, § 1);
  3. il termine massimo del periodo sabbatico non può superare i dodici mesi;
  4. le finalità e il programma del periodo sabbatico devono essere proposte dal richiedente, ed in seguito concordate e approvate dal Superiore maggiore (can. 620);
  5. le spese per il periodo sabbatico sono da concordare preventivamente e dettagliatamente col Superiore maggiore, che le deve approvare col suo Definitorio in base alla disponibilità economica della Provincia o Custodia;
  6. è fatto assoluto divieto al frate, durante il periodo sabbatico, di assumere uffici o incarichi ecclesiastici, anche solo temporaneamente, come ad es: Parroco, Vicario parrocchiale, Cappellano, docente, ecc.;
  7. la concessione del periodo sabbatico, alle predette condizioni, spetta al Ministro o Custode provinciale, col consenso del suo Definitorio, tramite un Decreto da notificare all’interessato, in cui siano precisati, almeno sommariamente, i termini su indicati. A questo atto si può allegare, qualora ve ne sia bisogno, la convenzione specifica, in analogia con quanto disposto per casi simili (cfr. Statuti generali 47 §5).

Le norme stabilite dal presente decreto devono essere tenute in considerazione nella revisione degli Statuti provinciali o custodiali, al fine di poter ottenere la dichiarazione di conformità al diritto proprio dell’Ordine (cfr. Costituzioni, art. 7, § 4).

Questo Decreto generale esecutivo entra in vigore in data odierna, 14 Luglio 2020.

                In fede,

Fra Carlos A. Trovarelli
Ministro generale

Fra Tomasz Szymczak
Segretario generale

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